La gestione dei rifiuti

Ultima modifica 14 novembre 2017

In linea generale, un "materiale" viene definito rifiuto quando viene inquadrato nella classificazione CER e quando sussiste l'obbligo o l'intenzione/decisione del detentore di disfarsene. Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo, se gestite con particolari accorgimenti tecnico/amministrativi, i sistemi d'arma, i mezzi e di materiali e le infrastrutture destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale oltre ai materiali, i rifiuti e quanto prodotto dalla bonifica di tali siti, gli effluenti gassosi immessi in atmosfera, le acque di scarico ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido, i rifiuti radioattivi, i materiali esplosivi in disuso, i rifiuti derivanti da attività di estrazione trattamento ammasso e sfruttamento delle cave, le carogne, i materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate in agricoltura, il material e vegetale, terre e pietrame non contaminato oltre i limiti tabellari vigenti, derivanti dalla manutenzione degli alvei e degli scoli irrigui, oltre ai sottoprodotti.

In materia di gestione rifiuti, il D.Lgs. 152/06, parte quarta, assegna alle Province le seguenti funzioni:

  • il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
  • il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
  • la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216 del D.Lgs. 152/06;
  • l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 152/06, nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.