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Rifiuti - Procedura semplificata - Art. 214

Last update: 15 December 2025, 15:38

Il regime c.d "semplificato" è normato dagli artt. 214 e ss del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che introducono un regime autorizzatorio di mera "comunicazione di inizio attività", qualora la medesima sia svolta secondo norme tecniche tassative definite da appositi Decreti.
I decreti che dettano le norme tecniche di riferimento per le procedure c.d. "semplificate" sono il DM 05/02/1998 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi ed il DM 12/06/2002, n. 161 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi.

Il regime semplificato, quindi, sussiste attraverso la fase preliminare della comunicazione. La comunicazione sortisce effetto per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali e, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, pur sortendo l'effetto operativo di legittimare l'attività con il decorso dei termini di legge, soggiace veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono.

Dal 1^ gennaio 2026 per ottenere un'autorizzazione in regime semplificato occorrerà presentare:

  • ISTANZA di AUA, tramite il portale regionale raggiungibile al seguente indirizzo

oppure

La comunicazione deve essere presentata al Servizio Ambiente Provincia di Asti tramite PEC provincia.asti@cert.provincia.asti.it utilizzando la modulistica allegata

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